Statuto
a) Finalità e strutture |
b) I Soci |
c) L'Assemblea |
d) Il Consiglio Direttivo e il Presidente |
e) Il patrimonio e l'esercizio finanziario |
f) Lo scioglimento |
g) Norme finali |
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CENTRO |
Art. 1) | E' costituita l'associazione sportiva dilettantistica senza fine di lucro denominata: "Centro Sportivo Culturale di Cortenova - Associazione sportiva dilettantistica". |
Art. 2) |
L’Associazione ha sede in Cortenova LC -, Piazza Umberto I. |
Art. 3) |
I colori sociali dell’Associazione sono: giallo-blu. |
Art. 4) |
L’Associazione non persegue scopi di lucro, non discrimina in base sesso, alla religione, alla razza, alle condizioni socio-economiche e si ispira e conforma ai principi dell’associazionismo di promozione sociale di cui alla legge 383/2000. |
Art. 5) |
Finalità principale dell’associazione è la proposta costante dello sport, alle persone di ogni censo, età, razza, appartenenza etnica o religiosa, quale strumento pedagogico ed educativo perseguita attraverso l’organizzazione di attività sportiva dilettantistica a carattere agonistico e non nelle discipline atletica, calcio, pallavolo, ciclismo e l’organizzazione di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle medesime discipline; l’associazione si riserva di poter ampliare il novero delle discipline in cui è impegnata qualora le circostanze lo rendessero necessario. |
Art. 6) |
Possono essere soci dell’associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto. |
Art. 7) |
L’ammissione all’ associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell’aspirante socio. Non è ammessa la costituzione del vincolo associativo a tempo determinato. |
Art. 8) |
Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa. I soci maggiorenni esercitano il diritto di voto nelle assemblee e possono far parte degli organismi associativi. |
Art. 9) |
Gli associati hanno l’obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell’associazione e di corrispondere le quote associative. Non è ammessa la trasferibilità delle quote e dei relativi diritti. |
Art. 10) |
La qualità di socio si perde per dimissioni, espulsione, morosità. Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all’immagine dell’ associazione. La morosità e l’espulsione sono deliberate dal Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato. Contro i provvedimenti suddetti il socio può presentare ricorso al Comitato CSI di appartenenza e, in ultima istanza, al Collegio dei Probiviri. |
Art. 11) |
La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’associazione. |
Art. 12) |
Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo. |
Art. 13) |
Gli Organi dell’associazione sono: L’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente. |
Art. 14) |
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione ed è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 1/3 dei soci purché in regola con i versamenti delle quote associative. |
Art. 15) |
La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno 7 giorni prima della data della riunione mediante invio di lettera raccomandata a/r ovvero di fax o messaggio di posta elettronica e affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno. |
Art. 16) |
Possono intervenire all’Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative. Non sono ammesse deleghe. A ciascun tesserato spetta un solo voto. |
Art. 17) |
L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno due ore. |
Art. 18) |
L’Assemblea ordinaria dei soci approva annualmente il bilancio consuntivo e preventivo, elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo con elezioni che si tengono ogni due anni, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di 5 e più di 7, elegge i sostituti dei membri del consiglio direttivo eventualmente dimissionari, delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo. |
Art. 19) |
L’Assemblea straordinaria delibera con la presenza del 50% dei soci e con la maggioranza del 51% dei presenti sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento dell’associazione, nonché sulla nomina dei liquidatori. Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno due ore. |
Art. 20) |
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità, per estratto mediante affissione nella sede sociale. |
Art. 21) |
Il Consiglio Direttivo è l’Organo esecutivo e gestionale dell’associazione ed è eletto, insieme al presidente, dall’Assemblea ogni due anni. Esso è composto da un minimo di 5 membri a un massimo di 7 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. All’interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti, un segretario e un tesoriere o amministratore. Al Presidente che ha la rappresentanza legale dell’ associazione sportiva dilettantistica, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo. |
Art. 22) |
Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione. |
Art. 23) |
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. |
Art. 24) |
Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell’ associazione. È eletto dall’assemblea dei soci, insieme ai membri del consiglio direttivo, ogni due anni. Egli presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile. |
Art. 25) |
Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. |
Art. 26) |
Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il tesoriere al materiale pagamento. |
Art. 27) |
Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile del associazione sportiva dilettantistica redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari e il bilancio preventivo dell’esercizio successivo. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili. |
Art. 28) |
Il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. 11 Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente. |
Art. 29) |
Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l’Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l’ordinaria amministrazione. |
Art. 30) |
Il patrimonio del Associazione sportiva dilettantistica è costituito dalle quote di iscrizione e dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai soci, da eventuali entrate di carattere commerciale, da eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici e da eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà dell’Associazione sportiva dilettantistica o ad esso pervenuti a qualsiasi titolo. |
Art. 31) |
Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i soci, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini sportivi istituzionali. |
Art. 32) |
L’anno associativo va dal i Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e coincide con l’anno solare. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio consuntivo o un rendiconto da sottoporre, unitamente al preventivo, all’approvazione dell’assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’anno associativo. |
Art. 33) |
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. L’eventuale patrimonio residuo sarà devoluto ai fini sportivi ai sensi dell’art. 90 L 289/2002 e relativo decreto di attuazione |
L’associazione si obbliga a trasmettere il presente statuto nonché ogni relativa modifica o integrazione al CONI, secondo le modalità e procedure stabilite con delibera del Consiglio nazionale del CONI. Essa si impegna, altresì, a richiedere il riconoscimento ai fini sportivi al CONI e di affiliazione secondo le modalità e procedure stabilite con delibera del Consiglio nazionale del CONI richiedendo l’iscrizione nel registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche tenuto presso il CONI, se interessata all’ottenimento di fondi pubblici. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa espresso rimando alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro. |
Il Presidente dell'Assemblea | Il Segretario |